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NUOVO STATUTO

MUSEO NAZIONALE TRASPORTI

TITOLO I


CARATTERI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Museo Nazionale dei Trasporti” con sede legale in La Spezia - Via del Canaletto n. 100 – e sedi museali operative - filoviaria e ferroviaria - ubicate in provincia della Spezia rispettivamente presso strutture dell’Azienda Trasporti Consortile e delle Ferrovie dello Stato. L’Associazione ha facoltà d’aprire uffici e/o sedi secondarie in Italia, nell’Unione Europea e all’estero.


Art. 2 Scopi

L’Associazione ha carattere morale e culturale. E’ apolitica, non ha scopo di lucro e si fonda sulla passione e competenza dei soci in materia di pubblico trasporto. E’ costituita per perseguire i seguenti scopi:

1.dar vita alla Spezia ad un Museo di mezzi di pubblico trasporto d’interesse storico sia su gomma, con prioritario riguardo al mezzo filoviario, sia ferroviari, nonché d’ogni altro significativo reperto collegato alle suddette modalità trasportistiche.
La consequenziale attività di raccolta e conservazione oltre che alla musealità statica è indirizzata, laddove possibile, al reimpiego dinamico dei mezzi per finì didattici, turistici e promozionali.

2. attivare rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati, con Istituzioni nazionali ed internazionali, con la Pubblica Amministrazione, con le Università per favorire la conoscenza e la divulgazione della storia del pubblico trasporto.

3. promuovere ogni utile iniziativa per la diffusione della cultura, storica e non, del trasporto pubblico su gomma e su ferro.
Per il perseguimento di tali scopi l’Associazione può compiere, purché in via strumentale e non prevalente, tulle le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, eccetto quelle nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari ritenute opportune dal Consiglio d’Amministrazione. In via strumentale può altresì assumere partecipazione in altre associazioni e consorzi.

Art. 3 Durata


L’Associazione ha durata al 31 Dicembre 2086 con facoltà di proroga mediante deliberazione dell’assemblea dei soci.


TITOLO Il


SOCI

Art. 4 Soci ammissione

Sono soci tutti coloro che, italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, Enti di qualsiasi natura, riconoscendosi negli scopi dell’Associazione, rivolgono al Presidente domanda d’iscrizione corredata dalla firma di due soci.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione con la maggioranza di due terzi dei propri componenti, senza obbligo di motivazione per l’eventuale diniego.


Art. 5 Soci categorie

i soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Ordinari

2. Onorari

3. Sostenitori

Appartengono alla categoria degli Onorari coloro che, su proposta del Presidente approvata dal Comitato Direttivo, sono stati nominati soci in quanto resisi significativamente benemeriti per la loro attività scientifica, tecnica, culturale nel settore dei Trasporti.
I soci onorari sono esentati dal versamento delle quote sociali. Appartengono alla categoria dei Sostenitori coloro che, su proposta del Presidente approvata dal Comitato Direttivo, sono stati nominati soci per aver contribuito al perseguimento degli scopi associativi con donazioni e finanziamenti di particolare consistenza.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali con l’obbligo d’osservare i regolamenti interni, lo Statuto e le deliberazioni. Hanno altresì diritto di voto e d’elezione nelle cariche sociali.

Stanti i rapporti di funzionale collaborazione fra “Associazione Museo Nazionale dei Trasporti e “ Associazione Treni Storici Liguria “ i soci di quest’ultima possono divenire soci della ‘Associazione Museo Nazionale Trasporti” mediante versamento di quota annuale diversificata nella misura annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Art. 6 Obblighi dei soci

I soci, per tutta la durata della loro partecipazione all’Associazione, si obbligano a:

1. Osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
2 Tenere alto in ogni circostanza il prestigio dell’Associazione astenendosi da atti che possano risultare in contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
3 Corrispondere regolarmente all’Associazione le quote associative ordinarie e straordinarie.
4. Rimettere al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia insorta fra i soci e fra quest’ultimi con l’Associazione.

Art. 7 Recesso

Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni hanno effetto dal momento dell’accettazione da parte del Comitato direttivo e non danno diritto ad alcuna restituzione.

Art. 8 Esclusione e radiazione

L’esclusione del socio è comminata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità per mancata corresponsione della quota annuale o d’altre eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dagli organi sociali.
Il provvedimento di radiazione del socio è disposto, previo pare del Collegio dei Probiviri, dal Comitato Direttivo a seguito di violazione di norme statutarie o per motivi di particolare gravità.
L’instaurazione del procedimento per radiazione comporta, fino alla definizione, la sospensione da ogni carica sociale.
L’esclusione e la radiazione non danno diritto alla restituzione della quota sociale e di ogni altra contribuzione corrisposta.

TITTOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali ed è costituito:

1. dai veicoli su gomma e su ferro, dalle collezioni, dagli oggetti, dai documenti dei quali l’Associazione è venuta a qualunque titolo in possesso.
2. dal fondo sociale rappresentato dalle quote associative annuali ordinarie e da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dal Comitato Direttivo.
3. dai beni immobili e dai valori che a qualunque titolo in possesso dell’Associazione.
4. Da apporti dei soci e da contributi di persone e di Enti.
Le risorse di cui sopra sono adeguatamente distribuite nell’ottica di valorizzazione dell’intero patrimonio filoviario e ferroviario.

Art. 10 Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall’assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I soci non possono a nessun titolo e forma concorrere alla ripartizione d’eventuali utili.
Il bilancio consuntivo nei dieci giorni che precedono l’assemblea resta depositato in copia presso la sede legale a disposizione dei soci.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 11 Organi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea

- il Comitato Direttivo

- il Presidente

- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute, provate e credibili, per conto dell’Associazione.

Art. 12 Assemblea costituzione

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che il Comitato Direttivo ritiene o quando almeno metà dei soci ne faccia espressa richiesta.
Essa viene convocata mediante avviso scritto spedito ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata e contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza di prima e seconda convocazione, nonché l’esatta indicazione dell’ordine del giorno.
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione la validità è raggiunta qualunque sia il numero dei presenti.
Le assemblee deliberano a maggioranza ed ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa la rappresentanza dei soci mediante delega conferita ad altro socio, con un massimo di una delega.
Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte in apposito libro a disposizione dei soci.

Art. 13 Assemblea competenze

Spetta all’assemblea determinare l’indirizzo delle attività svolte dall’Associazione. In particolare è competenza dell’Assemblea in sede ordinaria:

1. Nominare il Comitato Direttivo determinandone previamente il numero dei membri. La lista dei candidati per la nomina del Comitato è affidata alla responsabilità del Collegio dei Probiviri in carica sulla base delle indicazioni pervenute dai soci almeno tre giorni prima dell’assemblea.
2. Nominare con separata votazione il Collegio dei Probiviri.
3. Approvare il bilancio consuntivo.
4. Adottare ogni altra decisione che non sia compresa in competenze assegnate ad altro organo.

In sede straordinaria, l’Assemblea delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.


Art. 14 Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al Presidente competono:

1. la convocazione e la presidenza dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
2. l’esecuzione, opportunamente coadiuvato dal Segretario-Tesoriere oppure anche delegando tale funzione al Vice Presidente o ad altro componente del Direttivo, delle deliberazioni prese dagli organi dell’ Associazione;
3. l’esercizio, in caso d’urgenza, dei poteri del Comitato Direttivo, sottoponendo le decisioni assunte alla ratifica del Comitato.

Art. 15 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 membri compreso il Presidente.
Nella prima riunione il Comitato nomina il Presidente e, subito dopo, il Vice Presidente al quale possono essere conferite deleghe specifiche e che, in via ordinaria, ha il compito di sostituire il Presidente in ogni caso di sua assenza.
Il Comitato nomina altresì il Segretario-Tesoriere cui è affidata la responsabilità di redigere i verbali, vigilare sulla regolare esecuzione delle delibere, gestire i servizi amministrativi, contabili e di segreteria dell’Associazione.
Il Comitato può attribuire ad altri componenti ulteriori incarichi per specifici settori d’attività.
Compete inoltre al Comitato Direttivo:

1. redigere i bilanci da sottoporre all’assemblea.
2. definire i programmi tecnici, organizzativi e finanziari.
3. predisporre ed approvare i regolamenti interni.
4. deliberare l’ammissione di nuovi associati, nonché assumere provvedimenti d’esclusione e di radiazione.
5. determinare l’ammontare delle quote annuali.
6. deliberare in merito all’assunzione di personale dipendente fissandone compensi e mansioni.
7. conferire responsabilità per singoli settori all’interno del Direttivo.
8. conferire incarichi esterni professionali e tecnici.

Il Comitato è convocato dal Presidente con preavviso d’almeno 5 giorni, fatti salvi casi di comprovata urgenza.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti nominati dall’assemblea fra soci di comprovato prestigio personale e di riconosciuta moralità. Il Collegio al proprio interno elegge il Presidente. La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Al Collegio compete:

1. formulare pareri. se richiesto, circa il provvedimento di radiazione di soci.
2. Comporre amichevolmente, se possibile, tutte le controversie che dovessero insorgere fra soci e l’associazione, nonché fra i soci tra loro.
3. Ricevere le candidature e definire la lista dei candidati per l’elezione del Comitato Direttivo.

I probiviri agiscono “ex bono et aequo” senza particolari formalità procedurali e garantendo la massima tempestività.

Art. 17 Cariche sociali: durata e decadenza

Tutte le cariche hanno durata di 4 anni, sono rinnovabili e non danno diritto ad alcuna retribuzione.
I membri del Consiglio di Amministrazione che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

18 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono regolate dalle norme previste del codice civile e da quelle d’attuazione.
L’assemblea provvederà alla nomina di un Liquidatore determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo dopo l’eventuale liquidazione del fondo sociale é devoluto a finalità coerenti con gli scopi dell’ Associazione.

Art. 19 Clausola Arbitrale

Le vertenze fra associati, fra questi e l’Associazione, fra Associazione e persone fisiche che abbiano rivestito cariche associative, qualora non risolte con l’attivazione del Collegio dei Probiviri, sono deferite alla Camera Arbitrale della Spezia.


Art. 20 Personalità giuridica

Gli Organi Statutari sono impegnati ad attuare le procedure previste dalla legge ai fìni d’ottenere l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361.

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