NUOVO STATUTO
MUSEO NAZIONALE TRASPORTI
TITOLO I
CARATTERI GENERALI
Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Museo
Nazionale dei Trasporti” con sede legale in La Spezia
- Via del Canaletto n. 100 – e sedi museali operative
- filoviaria e ferroviaria - ubicate in provincia della Spezia
rispettivamente presso strutture dell’Azienda Trasporti
Consortile e delle Ferrovie dello Stato. L’Associazione
ha facoltà d’aprire uffici e/o sedi secondarie
in Italia, nell’Unione Europea e all’estero.
Art. 2 Scopi
L’Associazione ha carattere morale e culturale. E’
apolitica, non ha scopo di lucro e si fonda sulla passione e
competenza dei soci in materia di pubblico trasporto. E’
costituita per perseguire i seguenti scopi:
1.dar vita alla Spezia ad un Museo di mezzi
di pubblico trasporto d’interesse storico sia su gomma,
con prioritario riguardo al mezzo filoviario, sia ferroviari,
nonché d’ogni altro significativo reperto collegato
alle suddette modalità trasportistiche.
La consequenziale attività di raccolta e conservazione
oltre che alla musealità statica è indirizzata,
laddove possibile, al reimpiego dinamico dei mezzi per finì
didattici, turistici e promozionali.
2. attivare rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati,
con Istituzioni nazionali ed internazionali, con la Pubblica
Amministrazione, con le Università per favorire la conoscenza
e la divulgazione della storia del pubblico trasporto.
3. promuovere ogni utile iniziativa per la diffusione della
cultura, storica e non, del trasporto pubblico su gomma e su
ferro.
Per il perseguimento di tali scopi l’Associazione può
compiere, purché in via strumentale e non prevalente,
tulle le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,
eccetto quelle nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari
ritenute opportune dal Consiglio d’Amministrazione. In
via strumentale può altresì assumere partecipazione
in altre associazioni e consorzi.
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata al 31 Dicembre 2086 con facoltà
di proroga mediante deliberazione dell’assemblea dei soci.
TITOLO Il
SOCI
Art. 4 Soci ammissione
Sono soci tutti coloro che, italiani o stranieri,
persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Istituzioni pubbliche
o private, Enti di qualsiasi natura, riconoscendosi negli scopi
dell’Associazione, rivolgono al Presidente domanda d’iscrizione
corredata dalla firma di due soci.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione con la maggioranza
di due terzi dei propri componenti, senza obbligo di motivazione
per l’eventuale diniego.
Art. 5 Soci categorie
i soci si dividono nelle seguenti categorie:
1. Ordinari
2. Onorari
3. Sostenitori
Appartengono alla categoria degli Onorari coloro che, su proposta
del Presidente approvata dal Comitato Direttivo, sono stati nominati
soci in quanto resisi significativamente benemeriti per la loro
attività scientifica, tecnica, culturale nel settore dei
Trasporti.
I soci onorari sono esentati dal versamento delle quote sociali.
Appartengono alla categoria dei Sostenitori coloro che, su proposta
del Presidente approvata dal Comitato Direttivo, sono stati nominati
soci per aver contribuito al perseguimento degli scopi associativi
con donazioni e finanziamenti di particolare consistenza.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a partecipare alle attività
sociali con l’obbligo d’osservare i regolamenti interni,
lo Statuto e le deliberazioni. Hanno altresì diritto di
voto e d’elezione nelle cariche sociali.
Stanti i rapporti di funzionale collaborazione fra “Associazione
Museo Nazionale dei Trasporti e “ Associazione Treni Storici
Liguria “ i soci di quest’ultima possono divenire
soci della ‘Associazione Museo Nazionale Trasporti”
mediante versamento di quota annuale diversificata nella misura
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
Art. 6 Obblighi dei soci
I soci, per tutta la durata della loro partecipazione
all’Associazione, si obbligano a:
1. Osservare lo Statuto, i regolamenti interni
e le deliberazioni degli organi sociali.
2 Tenere alto in ogni circostanza il prestigio dell’Associazione
astenendosi da atti che possano risultare in contrasto con gli
interessi e le finalità dell’Associazione.
3 Corrispondere regolarmente all’Associazione le quote
associative ordinarie e straordinarie.
4. Rimettere al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia
insorta fra i soci e fra quest’ultimi con l’Associazione.
Art. 7 Recesso
Il socio può recedere dall’Associazione
dandone comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni hanno
effetto dal momento dell’accettazione da parte del Comitato
direttivo e non danno diritto ad alcuna restituzione.
Art. 8 Esclusione e radiazione
L’esclusione del socio è comminata
dal Consiglio Direttivo in caso di morosità per mancata
corresponsione della quota annuale o d’altre eventuali contribuzioni
straordinarie deliberate dagli organi sociali.
Il provvedimento di radiazione del socio è disposto, previo
pare del Collegio dei Probiviri, dal Comitato Direttivo a seguito
di violazione di norme statutarie o per motivi di particolare
gravità.
L’instaurazione del procedimento per radiazione comporta,
fino alla definizione, la sospensione da ogni carica sociale.
L’esclusione e la radiazione non danno diritto alla restituzione
della quota sociale e di ogni altra contribuzione corrisposta.
TITTOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 9 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale può essere utilizzato
esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali
ed è costituito:
1. dai veicoli su gomma e su ferro, dalle collezioni,
dagli oggetti, dai documenti dei quali l’Associazione
è venuta a qualunque titolo in possesso.
2. dal fondo sociale rappresentato dalle quote associative annuali
ordinarie e da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate
dal Comitato Direttivo.
3. dai beni immobili e dai valori che a qualunque titolo in
possesso dell’Associazione.
4. Da apporti dei soci e da contributi di persone e di Enti.
Le risorse di cui sopra sono adeguatamente distribuite nell’ottica
di valorizzazione dell’intero patrimonio filoviario e
ferroviario.
Art. 10 Esercizio sociale e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre
di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo
procede alla formazione del bilancio consuntivo che deve essere
approvato dall’assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I soci non possono a nessun titolo e forma concorrere alla ripartizione
d’eventuali utili.
Il bilancio consuntivo nei dieci giorni che precedono l’assemblea
resta depositato in copia presso la sede legale a disposizione
dei soci.
TITOLO IV
ORGANI
Art. 11 Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e danno
diritto al solo rimborso delle spese sostenute, provate e credibili,
per conto dell’Associazione.
Art. 12 Assemblea costituzione
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci in regola con il versamento
della quota associativa ed è presieduta dal Presidente
dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno
e comunque tutte le volte che il Comitato Direttivo ritiene o
quando almeno metà dei soci ne faccia espressa richiesta.
Essa viene convocata mediante avviso scritto spedito ai soci almeno
10 giorni prima della data fissata e contenente l’indicazione
del giorno, ora e luogo dell’adunanza di prima e seconda
convocazione, nonché l’esatta indicazione dell’ordine
del giorno.
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite
con la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione
la validità è raggiunta qualunque sia il numero
dei presenti.
Le assemblee deliberano a maggioranza ed ogni socio ha diritto
ad un voto. E’ ammessa la rappresentanza dei soci mediante
delega conferita ad altro socio, con un massimo di una delega.
Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte in apposito libro
a disposizione dei soci.
Art. 13 Assemblea competenze
Spetta all’assemblea determinare l’indirizzo delle
attività svolte dall’Associazione. In particolare
è competenza dell’Assemblea in sede ordinaria:
1. Nominare il Comitato Direttivo determinandone previamente
il numero dei membri. La lista dei candidati per la nomina del
Comitato è affidata alla responsabilità del Collegio
dei Probiviri in carica sulla base delle indicazioni pervenute
dai soci almeno tre giorni prima dell’assemblea.
2. Nominare con separata votazione il Collegio dei Probiviri.
3. Approvare il bilancio consuntivo.
4. Adottare ogni altra decisione che non sia compresa in competenze
assegnate ad altro organo.
In sede straordinaria, l’Assemblea delibera sulle modifiche
statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 14 Presidente
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza
dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al Presidente competono:
1. la convocazione e la presidenza dell’Assemblea e
del Comitato Direttivo;
2. l’esecuzione, opportunamente coadiuvato dal Segretario-Tesoriere
oppure anche delegando tale funzione al Vice Presidente o ad
altro componente del Direttivo, delle deliberazioni prese dagli
organi dell’ Associazione;
3. l’esercizio, in caso d’urgenza, dei poteri del
Comitato Direttivo, sottoponendo le decisioni assunte alla ratifica
del Comitato.
Art. 15 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile
da 5 a 11 membri compreso il Presidente.
Nella prima riunione il Comitato nomina il Presidente e, subito
dopo, il Vice Presidente al quale possono essere conferite deleghe
specifiche e che, in via ordinaria, ha il compito di sostituire
il Presidente in ogni caso di sua assenza.
Il Comitato nomina altresì il Segretario-Tesoriere cui
è affidata la responsabilità di redigere i verbali,
vigilare sulla regolare esecuzione delle delibere, gestire i servizi
amministrativi, contabili e di segreteria dell’Associazione.
Il Comitato può attribuire ad altri componenti ulteriori
incarichi per specifici settori d’attività.
Compete inoltre al Comitato Direttivo:
1. redigere i bilanci da sottoporre all’assemblea.
2. definire i programmi tecnici, organizzativi e finanziari.
3. predisporre ed approvare i regolamenti interni.
4. deliberare l’ammissione di nuovi associati, nonché
assumere provvedimenti d’esclusione e di radiazione.
5. determinare l’ammontare delle quote annuali.
6. deliberare in merito all’assunzione di personale dipendente
fissandone compensi e mansioni.
7. conferire responsabilità per singoli settori all’interno
del Direttivo.
8. conferire incarichi esterni professionali e tecnici.
Il Comitato è convocato dal Presidente con preavviso
d’almeno 5 giorni, fatti salvi casi di comprovata urgenza.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di
voti prevale quello del Presidente.
Art. 16 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti
nominati dall’assemblea fra soci di comprovato prestigio
personale e di riconosciuta moralità. Il Collegio al proprio
interno elegge il Presidente. La funzione di proboviro è
incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Al Collegio compete:
1. formulare pareri. se richiesto, circa il provvedimento
di radiazione di soci.
2. Comporre amichevolmente, se possibile, tutte le controversie
che dovessero insorgere fra soci e l’associazione, nonché
fra i soci tra loro.
3. Ricevere le candidature e definire la lista dei candidati
per l’elezione del Comitato Direttivo.
I probiviri agiscono “ex bono et aequo” senza particolari
formalità procedurali e garantendo la massima tempestività.
Art. 17 Cariche sociali: durata e decadenza
Tutte le cariche hanno durata di 4 anni, sono rinnovabili e
non danno diritto ad alcuna retribuzione.
I membri del Consiglio di Amministrazione che risultino assenti
ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono dalla carica.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
18 Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
sono regolate dalle norme previste del codice civile e da quelle
d’attuazione.
L’assemblea provvederà alla nomina di un Liquidatore
determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo dopo l’eventuale liquidazione del
fondo sociale é devoluto a finalità coerenti con
gli scopi dell’ Associazione.
Art. 19 Clausola Arbitrale
Le vertenze fra associati, fra questi e l’Associazione,
fra Associazione e persone fisiche che abbiano rivestito cariche
associative, qualora non risolte con l’attivazione del Collegio
dei Probiviri, sono deferite alla Camera Arbitrale della Spezia.
Art. 20 Personalità giuridica
Gli Organi Statutari sono impegnati ad attuare le procedure
previste dalla legge ai fìni d’ottenere l’approvazione
delle modificazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361.
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